Spesso il giurista dell’ambiente è chiamato a colmare le lacune o le carenze del politico che nella fretta o nel tentativo di mediare interessi contrapposti genera mostri. Basti pensare all’assenza di una legge organica sulla valutazione d’impatto ambientale. La tutela dell’ambiente è una disciplina complessa e trasversale che, per essere adeguatamente compresa, necessita di diverse professionalità. Lo stesso concetto di tutela dell’ecosistema presente nel nuovo art. 117 della Costituzione, sfugge alla formazione del giurista perché implica conoscenze proprie di altre discipline come l’ecologia e le scienze ambientali. (...)
La tutela dell’Ambiente ha senza dubbio una forte connessione con la sicurezza civile che è riconosciuta come diritto fondamentale ed allo stesso tempo si inquadra come dovere di solidarietà. Su tale concetto solidaristico la dottrina francese è concorde nel ritenere che l’ambiente è un “affaire” che interessa tutti, nel senso che ciascun cittadino è allo stesso tempo protagonista e destinatario della tutela dell’ambiente. (...)secondo la Carta francese, c.d. Charte de l’envirronnement, il diritto di vivere in un ambiente salubre è un nuovo diritto fondamentale dell’uomo(...)sicché la tutela dell’ambiente non può essere considerata come un semplice principio politico. Il diritto all’ambiente, così riconosciuto(...) si traduce in particolare in obblighi positivi a carico dello Stato che deve garantire la tutela e la salvaguardia del diritto universale dell’ambiente attraverso il dovere di pianificazione del territorio. Si parla perciò di un vero e proprio diritto soggettivo all’ambiente che finisce per condizionare tanto la produzione normativa e le politiche ambientali di settore, quanto l’attività delle pubbliche amministrazioni nella fase della gestione. (...)
In più occasioni anche la giurisprudenza italiana, prima ancora di parlare di valore costituzionalmente protetto, ha rilevato che l’ambiente è “un bene primario ed assoluto” e la sua protezione è “elemento determinante per la qualità della vita”, pertanto “non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, bensì esprime l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini”. In tale modo, la Consulta ha posto l’accento sul riconoscimento di nuove situazioni giuridiche meritevoli di tutela, in quanto ha anche riconosciuto che il danno ambientale può recare lesione alla posizione giuridica dei singoli.
(di Vincenzo Pepe estratto da www.opinione.it del 29-09-2008)
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